L’accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Con l’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico, ovvero del diritto di chiunque a conoscere i dati, i documenti e le informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
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Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi a:
Dott.ssa Adriana Mignani (RPCT dell’Ordine)
Contatti
Mail: adriana.mignani@ordineingegneri.bergamo.it
Telefono: 035.223234
Titolare del potere sostitutivo:
Il Presidente pro tempore Ordine Ingegneri Bergamo – Dott. Ing. Diego Finazzi
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Mail: ordine@ordineingegneri.bergamo.it
Telefono: 035.223234
Ultimo aggiornamento: 30-09-2024