Sappiamo che il “Decreto CAM” (DM 23/06/2022) ha anticipato alla fase progettuale l’individuazione dei Criteri Ambientali Minimi previsti in una Costruzione (Relazione CAM – par. 2.2.1): L’aggiudicatario elabora una Relazione CAM in cui, per ogni criterio ambientale minimo di cui al presente documento: descrive le scelte progettuali che garantiscono la conformità al criterio; indica gli elaborati progettuali in cui sono rinvenibili i riferimenti ai requisiti relativi al rispetto dei criteri ambientali minimi; dettaglia i requisiti dei materiali e dei prodotti da costruzione in conformità ai criteri ambientali minimi contenuti nel presente documento e indica i mezzi di prova che l’esecutore dei lavori dovrà presentare alla direzione lavori.
Questa novità, assieme al proliferare di iniziative generate dal PNRR con il timore, o meglio la consapevolezza, di non poter rendicontare nessuna spesa di un appalto in mancanza di questo documento, ha risvegliato un mercato dei pubblici appalti che per molti anni ha fatto “come se” l’obbligo dei CAM non esistesse.
E così la Professione di Progettista CAM o CAM Coordinator o Ecoprogettista è entrata col turbo fra le Professioni non regolamentate più certificate.
I Requisiti di un Ecoprogettista sono stati delineati: § 2.1.1 DM CAM:
L’operatore economico …. (cioè il Progettista CAM) …. ha eseguito una o più delle seguenti prestazioni:
a) progetti che integrano i Criteri Ambientali Minimi di cui ai decreti del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
b) progetti sottoposti a certificazione sulla base di protocolli di sostenibilità energetico ambientale degli edifici ….
c) progetti che abbiano conseguito documentate prestazioni conformi agli standard Nearly Zero Energy Building (nZEB), Casa Passiva, Plus Energy House e assimilabili
d) progetti con impiego di materiali e tecnologie da costruzione a basso impatto ambientale lungo il ciclo di vita, verificati tramite applicazione di metodologie Life Cycle Assessment (LCA), ed eventualmente anche di Life Cycle Costing (LCC), in conformità alle norme UNI EN ISO 15804 e UNI EN ISO 15978 nel settore dell’edilizia e dei materiali edili, per la comparazione di soluzioni progettuali alternative;
e) progetti sottoposti a Commissioning (ad esempio secondo la Guida AiCARR “Processo del Commissioning”) per consentire di ottimizzare l’intero percorso progettuale.
In mancanza però di una norma UNI di riferimento, e meno che meno di un titolo professionale riconosciuto, gli Istituti di Certificazione hanno supplito costruendo ciascuno la propria procedura e facendosi accreditare in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 “Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”.
Percorso del tutto simile è stato seguito per i materiali per i quali, la certificazione sulle percentuali di materiale riciclato, è rilasciabile in conformità alla UNI PdR 88 che garantisce la tracciabilità dei materiali in tutta la filiera produttiva.
Con questi presupposti, il mercato finalmente ha reagito ed è partito veramente con il turbo, come racconta l’articolo seguente redatto dal Direttore di ABICert, un Ente di Certificazione sicuramente in prima fila da anni per stimolare la partenza della Economia Circolare non sulla base di un generico green washing ma di concrete qualificazioni, misurazioni e certificazioni.
Dato l’Osservatorio privilegiato dell’Autore, ciascun operatore dovrebbe cogliere lo spunto per adeguarsi al più presto, se già non l’ha fatto, a questo nuovo scenario e metter mano ai propri processi produttivi e/o alle proprie competenze professionali per non farsi trovare impreparato.
Ing. Livio Izzo
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