I rischi legati alla guida di un autoveicolo aziendale fanno parte, a pieno titolo, dei rischi associati alla mansione lavorativa e, quindi, devono essere considerati in sede di valutazione ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. Sebbene non vi sia uno specifico riferimento (da notare sul tema una sentenza della Corte di Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 3970, del 21 aprile 1999, che aveva già evidenziato come il rischio generico della strada potesse diventare “rischio specifico di lavoro”) al datore di lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, spetta la redazione del Documento per la Valutazione dei Rischi (DVR) e l’identificazione del complesso delle necessarie misure di prevenzione e protezione adottate all’interno dell’azienda per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Adriano Paolo Bacchetta, Coordinatore Commissione Sicurezza CROIL, nel suo articolo argomenta l’approccio da tenere per gestire aziendalmente il “rischio guida” e, prima ancora, cosa fare per contenerlo
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