L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo, sulla base dell’art. 2, comma 2 bis del D.L 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge nr 125/2013, è escluso dagli obblighi di costituzione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e dai correlati procedimenti di valutazione della performance. La norma citata, in particolare, pur richiamando un adeguamento delle strutture ordinistiche ai principi del decreto legislativo 165/2001, esclude espressamente quella parte della “Riforma Brunetta” (artt. 4 e 14 D. Lgs. 150/2009) che impone alla generalità delle amministrazioni pubbliche gli obblighi in materia di performance e O.I.V.
Dlgs 33/2013 – Articolo 31, comma 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli uffici.
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