Accesso civico “generalizzato” concernente dati e documenti ulteriori

Regolamento concernente l’accesso agli atti amministrativi, l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato

La richiesta di accesso civico generalizzato, disciplinata dagli articoli 5 comma 2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013, può essere presentata, anche per via telematica (modalità prevista dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005), mediante invio della richiesta alla

Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo

mail

ordine@ordineingegneri.bergamo.it

posta ordinaria al seguente indirizzo 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo
Passaggio Canonici Lateranensi n. 1 – 24121 – BERGAMO

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L’ufficio deputato alla gestione dell’accesso civico generalizzato è l’Ufficio Segreteria che procederà in conformità agli 5 comma 2, 5 bis e 5 ter del D. Lgs. 33/2013.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’ente per la riproduzione su supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico si conclude nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati; il predetto termine resta sospeso in caso di eventuale opposizione dei controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato.

Avverso la decisione dell’ente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Ultimo aggiornamento: 30-09-2024