PEC

Si precisa che il 14 settembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 la legge 11 settembre 2020  n. 120 di conversione del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che, tra le altre misure, prevede:  

  1. che tutti i professionisti iscritti in Albi professionali sono tenuti a comunicare il proprio domicilio digitale, cioè la casella PEC o altro recapito certificato qualificato, all’albo o elenco di appartenenza;
  2. che l’Ordine o Collegio di appartenenza, in mancanza di tale comunicazione, diffida il professionista ad adempiere entro 30 giorni e, in caso di inottemperanza alla diffida, gli commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio stesso;
  3. che gli Ordini e Collegi professionali sono tenuti, a loro volta, a fornire gli elenchi dei domicili digitali relativi ai propri iscritti comunicandoli all’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis, D. Lgs. n. 82/2005).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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